Il dottorato interrompe il servizio continuativo?

Troppo spesso negli ultimi anni i docenti che hanno frequentato un dottorato di ricerca sono stati gravemente penalizzati da un’interpretazione dei Dirigenti Scolastici paradossale e non supportata da fondamenti normativi, ovvero che il dottorato interrompe il servizio continuativo nella scuola.

Premesso che:
1. la ratio che soggiace la normativa vigente in materia di frequenza dei corsi di dottorato da parte del personale docente di ruolo è quella di consentire l’aggiornamento dei docenti finalizzato alla ricaduta didattica positiva sulla scuola e, più in generale, sulla Pubblica Amministrazione. In quest’ottica si può anche inquadrare l’obbligo previsto dalla normativa per il docente che, entro 2 anni dal termine della frequenza del dottorato, interrompa volontariamente il suo rapporto con la Pubblica Amministrazione, di ripetere gli stipendi percepiti durante il periodo di congedo straordinario retribuito concesso per la frequenza del corso.

2. la dizione “interruzione della continuità” non può esser fatta meramente coincidere con la mancata presenza fisica in aula del docente, con conseguente presumibile danno per gli studenti, perché altrimenti dovrebbero essere considerate coerentemente tutte quelle situazioni, quali ad esempio mandato politico, esoneri ed aspettative sindacali, ancorché non retribuite, servizio militare di leva e via discorrendo, che invece vengono salvaguardate dalla normativa, nel senso che oltre a non rappresentare una soluzione di continuità, consentono ai docenti beneficiari di continuare ad incrementare il punteggio di continuità nella stessa scuola.
3. assumendo il punto di vista di studenti e famiglie, rispetto a tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella stessa scuola, la frequenza di un dottorato è pressoché l’unico caso che può avere una ripercussione positiva sugli studenti dal punto di vista didattico al momento del ritorno in aula del docente.
4. l’attribuzione di 2 o 3 punti l’anno per il servizio continuativo nella stessa scuola va considerata una sorta di premio di fedeltà per il docente stabile rispetto a quello che decide di cambiare scuola, ma il docente che decide di frequentare un dottorato sa già in partenza che al termine tornerà nella stessa scuola, a meno che non chieda egli stesso il trasferimento prima del rientro, in tal caso sì interrompendo la continuità e ripartendo da zero!
5. la normativa vigente (CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’A.S. 2011/2012) non considera il periodo di dottorato come una interruzione del servizio continuativo nella stessa scuola, come si evince chiaramente da un’attenta lettura della stessa ed in particolare dal terz’ultimo comma della premessa alle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio, specifico per il periodo di dottorato, che così recita: “Detto periodo non va valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola”. Illuminante il confronto con il punto 8 dell’art. 23 (Individuazione dei perdenti posto) che, in riferimento al caso di un docente in soprannumero che voglia comunque partecipare al movimento a domanda anche al cessare della sua posizione di soprannumero, così conclude: <<…in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.>> . Qui infatti viene meno la valutazione della continuità, che viene dunque ad essere azzerata, laddove per il dottorato a venir meno è la valutazione del periodo triennale, non quella del servizio continuativo! Un’ulteriore conferma, se mai ce ne fosse bisogno, la si può trovare nell’articolo della rivista all’indirizzo http://www.menodizero.eu/insegnarericercare-analisi/125-la-sventura-dellassegno-di-ricerca-aporie-giuridiche-di-una-borsa-di-studio.html, dove gli autori nell’ultimo paragrafo così scrivono: << Tuttavia, per le medesime graduatorie, non viene riconosciuto il servizio continuativo nella scuola di titolarità. Il docente assegnista, pertanto, accumulerà, per ogni anno di assegno, due punti di distacco (tre dopo il triennio) dai docenti “veri” con la medesima anzianità di servizio. In pratica, alla decurtazione economica di cui abbiamo dato conto poco fa si aggiunge un’ulteriore penalizzazione, la cui ratio sembrerebbe doversi ricercare non tanto nella non-equipollenza dei servizi quanto nel mancato esercizio della docenza. Curiosamente, però, tale ratio, secondo i dispositivi di legge corrente, non si applica ai docenti che usufruiscano di distacchi sindacali o di posizioni di comando presso associazioni professionali ecc.: insomma, si utilizzano due pesi e due misure, a tutto discapito di chi, per alcuni anni del proprio percorso professionale, abbia deciso di imboccare il sentiero della ricerca.>>. Per il dottorando la normativa prevede dunque un accumulo di un ritardo rispetto al docente di pari anzianità che non si muove dalla scuola: una penalizzazione che, per quanto opinabile, è tutt’altra cosa rispetto alla cancellazione, in un solo colpo, di tutta l’anzianità di servizio pregressa! E che di accumulo di un ritardo si tratti, e non di interruzione, lo si capisce chiaramente leggendo la citata normativa che, in modo inequivocabile e coerente, usa sempre la dicitura “…interrompe la continuità …” quando vuole mettere in evidenza che in una certa situazione il punteggio di continuità deve essere azzerato (o, più semplicemente, non valutato). Quando invece vuol significare che un’interruzione della didattica (assenza del docente) deve essere “trasparente”, nel senso che non deve ripercuotersi in alcun modo sul servizio continuativo del docente, allora usa alternativamente le diciture tra loro equivalenti “…non interrompe la continuità …”“…senza soluzione di continuità …”“…non costituisce soluzione di continuità …” o, come nel quart’ultimo comma della nota (5), “…il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che …”.
E venendo infine all’obiezione forse più comunemente sollevata: ma perché il dottorato non è stato incluso nella lista riportata nella medesima nota (5), laddove la normativa recita: <<Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle nome vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza, …>>? La motivazione è da ricercarsi proprio nel fatto che il periodo del dottorato non viene effettivamente riconosciuto come servizio validamente prestato nella medesima scuola, affermazione peraltro già fatta nella premessa alle note comuni. In ogni caso, poiché quella citata nella nota (5) non è una lista esaustiva di tutti i casi che prevedono l’attribuzione del punteggio di continuità, come si evince in modo inequivocabile da “Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi …”, è errato sul piano logico concludere che se un caso non rientra tra quelli elencati vuol dire che non gli si può attribuire il punteggio di continuità. Come ben sanno ad esempio i matematici,l’attribuzione del punteggio rappresenta in tale contesto una condizione necessaria per ciascuno dei casi in elenco, ma non sufficiente!

Da quanto premesso emerge in modo inequivocabile che la normativa vigente non afferma in alcun modo che il dottorato interrompe il servizio continuativo del docente nella scuola di titolarità, sebbene la sua frequenza lo penalizzi a causa della mancata attribuzione dei 2-3 punti annuali spettanti per il periodo corrispondente. Al contrario, nell’art. 453, comma 6, del  Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.L. 16 aprile 1994, n. 297) si asserisce che il periodo trascorso nello svolgimento di attività di studio e di ricerca è valido a tutti gli effetti come servizio d’istituto!

La morale? Non basta aver letto qualche post fornito da GOOGLE per assurgere al ruolo di esperto …

Pubblicato da Nicola Armenise

professione Informatica dal 1984 (Lecce); PhD in eLearning (dipartimento di Informatica dell'Università di Bari; Corso di perfezionamento In Didattica con le nuove tecnologie (Politecnico di Milano); Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE) dal 2012. Interessi principali: chitarra fingerpicking, scacchi(2a categoria nazionale), fotografia